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mercoledì 2 marzo 2016

Accattatevi le bufale del Fango Quotidiano siore e siori, bufale fresche di giornata

Il Fatto Quotidiano pubblica il 26 febbraio 2016 alle 08:11 un articolo dal titolo “Banche, nuovo regalo del governo: strada spianata per esproprio case. E chi compra all’asta non paga tasse“. Riporto la prima parte dell’articolo che spiegherebbe il contenuto dell’atto del Governo:
Un regalo a banche e speculatori, l’ennesima mazzata ai danni di cittadini e consumatori. Ci pensa il governo nella persona del ministro Maria Elena Boschi con un decreto legislativo sui finanziamenti ipotecari. E’ il suo ministero, infatti, ad aver trasmesso alla Camera l’atto del governo n. 256 che modifica alcuni punti salienti del testo unico della Finanza. Il pretesto è il recepimento della direttiva europea 2014/17 volta ad aumentare le tutele per i consumatori nei contratti di credito. L’esito è però opposto: in realtà il provvedimento del governo italiano punta ad agevolare in ogni modo le vendite forzose degli immobili da parte delle banche e si muove in parallelo alle norme che il governo ha introdotto a proposito delle garanzie di Stato sulle sofferenze bancarie.
Per accelerare al massimo il recupero dei crediti inesigibili da parte degli istituti di credito, il governo ha infatti cancellato l’articolo 2744 del codice civile, che vieta il cosiddetto “patto commissorio” e cioè “il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”. Il superamento di questo divieto permette quindi alle banche di entrare direttamente in possesso dell’immobile e metterlo in vendita per soddisfare il proprio credito qualora il mutuatario sia in ritardo con il pagamento di 7 rate, anche non consecutive. Lo prevede esplicitamente l’art. 120 quinquiesdecies che al comma 3 recita: “Le parti del contratto possono convenire espressamente (come se il consumatore e la banca fossero sullo stesso piano nel negoziare un contratto di mutuo, ndr) al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore (il ritardo nel pagamento di 7 rate anche non consecutive, così come definito dall’art. 40 del Testo unico della finanza, ndr) la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza”.

L’articolo del Fatto Quotidiano fa di tutta l’erba un fascio, mettendo sullo stesso piano mutui ipotecari e mutui fondiari. La differenza fra i due contratti è enorme, così come la tutela per i consumatori.
Il mutuo fondiario è una “sotto categoria” dei mutui ipotecari. Tale operazione è regolata dal Testo Unico Bancario (T.U.B.) ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo n.385 (1 settembre 1993)
Il mutuo ipotecario, che per contro non è fondiario, non presenta tali vantaggi. Solitamente si ricorre al mutuo ipotecario non fondiario per l’acquisto di immobili non a fini abitativi o per necessità di liquidità.
Perché parliamo del mutuo fondiario? Per la citazione dell’articolo 40 del T.U.B., ossia il “Testo Unico Bancario” (l’articolo de Il Fatto sbaglia il testo, ritenendo che sia il “Testo Unico della Finanza“), che disciplina i mutui fondiari che rappresentano la quasi totalità dei mutui per l’acquisto della prima casa di residenza.  Pensate che per i mutui non fondiari la banca può già invocare decadenza dal beneficio del termine anche dopo solo una rata non pagata.
Il Fatto Quotidiano parla di esproprio dopo le famose “sette rate”, omettendo che questa condizione risolutiva è di fatto già in vigore dal 1993, e riguarda esclusivamente i mutui fondiari. Con l’atto del Governo non vi è alcuna modifica dell’articolo 40 del Testo Unico Bancario.

FONTE